Convivenze di fatto

  • Servizio attivo

La convivenza di fatto si forma con una dichiarazione all’ufficiale d’anagrafe del Comune di residenza e deve essere resa da ciascun dei due componenti la coppia. È una pratica inerente l'anagrafe e non lo stato civile.


A chi è rivolto

Persone dello stesso sesso che di sesso diverso, maggiorenni, di cittadinanza sia italiana che straniera, residenti in Italia (pertanto sono esclusi i cittadini italiani residenti all'estero anche se iscritti all'AIRE):

  • unite stabilmente da legami affettivi e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile (i cittadini stranieri devono dimostrare l'assenza di tali vincoli);
  • coabitanti ed aventi dimora abituale (residenza) nello stesso comune

Descrizione

È possibile che due persone maggiorenni, sia dello stesso sesso che di sesso diverso, chiedano di costituire una convivenza di fatto.

La convivenza di fatto è un istituto che riguarda sia coppie dello stesso sesso che di sesso diverso, composte da persone maggiorenni, di cittadinanza sia italiana che straniera, residenti in Italia:

  • unite stabilmente da legami affettivi e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile (i cittadini stranieri devono dimostrare l'assenza di tali vincoli);
  • coabitanti ed aventi dimora abituale (residenza) nello stesso comune.

LA CONVIVENZA DI FATTO  è un istituto che riguarda sia coppie omosessuali che eterosessuali composte da persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da unione civile.

DIRITTI – I conviventi di fatto hanno gli stessi diritti spettanti al coniuge in caso di malattia o ricovero, assistenza ed accesso alle informazioni personali.

Ciascun convivente di fatto può designare l’altro quale suo rappresentate con poteri pieni o limitati: in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e volere per le decisioni in materia di salute  ed in caso di morte, per quanto riguarda la donazione degli organi, le modalità di trattamento del corpo (cremazione) e celebrazioni funerarie.

Come fare

Se gli interessati hanno già la stessa residenza anagrafica, è sufficiente la trasmissione dell'apposita dichiarazione.

In caso contrario, è necessario regolarizzare la posizione effettuando prima di tutto la variazione di residenza o di abitazione. Deve essere presentata apposita domanda all'Ufficio Anagrafe del Comune allegando copie documenti di identità.

Cosa serve

La convivenza di fatto si istituisce sulla base di una dichiarazione resa da due persone maggiorenni, di stato libero, coabitanti nella stessa abitazione, all’Ufficiale d’Anagrafe del Comune di residenza.

Per effettuare la dichiarazione è necessario fornire:

  • Documenti di identità di entrambi i conviventi
  • Richiesta in carta libera

Cosa si ottiene

L'istituzione di una convivenza di fatto

Tempi e scadenze

La richiesta di costituzione di una convivenza di fatto, può essere presentata in ogni momento.

In caso di richiesta consensuale all'iscrizione anagrafica: accoglimento dell'istanza: 2 gg. dalla richiesta (di Legge), salvo irricevibilità o, in mancanza, silenzio assenso al 45° giorno dalla richiesta, salvo preavviso di rigetto.

In caso di richiesta da parte di persone già residente nella stessa abitazione: 30 giorni.

Quanto costa

Il servizio è gratuito

Accedi al servizio

Oppure, puoi prenotare un appuntamento e presentarti presso gli uffici.

Ulteriori informazioni

La convivenza di fatto si istituisce sulla base di una dichiarazione resa da due persone maggiorenni, di stato libero, coabitanti nella stessa abitazione, all’Ufficiale d’Anagrafe del Comune di residenza.

La dichiarazione dell’istituzione della convivenza di fatto dovrà essere registrata negli archivi anagrafici entro due giorni e nei 45 giorni successivi alla dichiarazione, potranno essere effettuati degli accertamenti al fine di verificare la sussistenza dei requisiti previsti dalle norme.

La dichiarazione di convivenza di fatto può essere presentata sia contestualmente alla dichiarazione di residenza o anche in un momento successivo. L’Ufficio Anagrafe può rilasciare in ogni momento un certificato da cui risulta l’esistenza della convivenza di fatto.

Risoluzione del contratto di convivenza

Il contratto di convivenza si risolve per:

1. accordo delle parti;
2. recesso unilaterale;
3. matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente ed altra persona;
4. morte di uno dei contraenti.

La risoluzione per accordo delle parti o per recesso unilaterale deve essere redatta nelle forme dell’ atto pubblico o con firma autenticata da notaio o avvocato, e comunicato all’ufficio anagrafe.

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

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